
Il 22 e il 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum sulla riforma della Giustizia. Dovranno decidere se confermare oppure bocciare una modifica della Costituzione già approvata dal Parlamento.
La legge è stata votata due volte dalle Camere, come previsto per le riforme costituzionali. Nella seconda votazione, però, non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi necessaria per evitare il referendum. Per questo motivo ora la decisione finale spetta ai cittadini.
Se vincerà il Sì, la riforma entrerà in vigore. Se vincerà il No, resterà valido il sistema attuale. Il referendum è di tipo confermativo e non prevede quorum, quindi non è richiesta una soglia minima di partecipazione, conta solo la maggioranza dei voti validi.
Ma cosa prevede nel dettaglio la riforma? Cosa cambia concretamente con il Sì e cosa rimane con il No? Vediamolo subito.
Il nodo della riforma

La riforma della magistratura, approvata a ottobre dal Parlamento su iniziativa della maggioranza di centrodestra, interviene su aspetti centrali dell’ordinamento giudiziario. Il voto del 22 e 23 marzo riguarda la conferma o la bocciatura di queste modifiche costituzionali.
Il quesito referendario chiede agli elettori se intendano approvare in via definitiva la riforma che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti, nuove modalità di selezione dei loro componenti e un diverso sistema disciplinare per i magistrati.
Nei prossimi punti vediamo nel dettaglio cosa cambierebbe con il Sì e cosa resterebbe invariato con il No.
Cosa cambia con il Sì e cosa resta con il No

Separazione delle carriere
Oggi i magistrati appartengono a un unico ordine, ma svolgono due funzioni diverse: c’è chi giudica ed emette le sentenze e c’è chi conduce le indagini e rappresenta l’accusa nei processi. Si tratta rispettivamente dei giudici e dei pubblici ministeri. Pur svolgendo ruoli differenti, condividono lo stesso percorso di accesso alla magistratura, la stessa formazione e lo stesso organo di autogoverno.
L’attuale ordinamento consente inoltre un passaggio di funzione: nei primi dieci anni dall’ingresso in carriera è possibile cambiare ruolo una sola volta, passando da giudice a pubblico ministero o viceversa.
Se al referendum dovesse prevalere il Sì, questo meccanismo verrebbe superato. I magistrati sarebbero chiamati a scegliere fin dall’inizio se intraprendere la carriera giudicante o quella requirente, senza possibilità di passaggio successivo. Se invece vincesse il No, resterebbe in vigore il sistema attuale.
Per quanto riguarda i magistrati già in servizio, la riforma prevede un periodo transitorio entro il quale dovranno scegliere in modo definitivo tra funzione giudicante e requirente. La decisione, una volta presa, non sarà revocabile.
La riforma interviene infine anche sull’organizzazione interna delle procure. Con la separazione delle carriere verrebbe rafforzata la struttura gerarchica degli uffici del pubblico ministero, attribuendo maggiori poteri di indirizzo e coordinamento ai procuratori nei confronti dei magistrati requirenti.
Due Consigli Superiori della Magistratura separati
Attualmente esiste un unico Consiglio Superiore della Magistratura, noto come CSM. È un organo composto da 33 membri ed è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il CSM ha il compito di vigilare sull’operato di tutti i magistrati, senza distinzione tra giudici e pubblici ministeri. Si occupa delle loro nomine, delle carriere, dei trasferimenti e dei procedimenti disciplinari.
Con l’approvazione della riforma verrebbero istituiti due Consigli distinti: uno competente per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Ognuno eserciterebbe le proprie funzioni esclusivamente sulla categoria di riferimento. In questo modo l’autogoverno della magistratura non sarebbe più unitario, ma separato in base alla funzione esercitata.
Introduzione del sorteggio per i componenti del CSM
Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura è composto, oltre che dai membri di diritto, da una componente elettiva. Venti membri sono magistrati scelti dai magistrati stessi, mentre dieci vengono eletti dal Parlamento tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con determinati requisiti. Il sistema attuale, quindi, si basa su un meccanismo elettivo sia per i componenti togati sia per quelli laici.
Con l’eventuale approvazione della riforma questo meccanismo cambierebbe in modo significativo. I magistrati chiamati a far parte dei due nuovi CSM non sarebbero più eletti, ma sorteggiati tra coloro che possiedono i requisiti previsti. Anche i membri di competenza parlamentare verrebbero individuati tramite sorteggio, a partire da una lista predisposta dal Parlamento stesso. Se dovesse prevalere il No, resterebbe in vigore l’attuale sistema elettivo.
La riforma prevede inoltre requisiti di eleggibilità e nuove incompatibilità, con limiti più stringenti nei rapporti tra incarichi nella magistratura e attività politica.
Un nuovo organo che giudica i magistrati
Attualmente, quando un magistrato è sottoposto a procedimento disciplinare, il giudizio viene affidato a una sezione interna del Consiglio Superiore della Magistratura. È quindi lo stesso organo di autogoverno a occuparsi anche della responsabilità disciplinare.
La riforma prevede l’istituzione di un nuovo organo costituzionale autonomo, denominato Alta Corte disciplinare, che avrebbe il compito di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati. Questa Corte sarebbe composta da quindici giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori con almeno vent’anni di esercizio, tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento, sei magistrati giudicanti con almeno vent’anni di servizio estratti a sorte e tre magistrati requirenti, con gli stessi requisiti, anch’essi sorteggiati.
Il presidente dell’Alta Corte verrebbe scelto tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica oppure tra quelli estratti dalla lista parlamentare. La durata dell’incarico sarebbe di quattro anni.
Le ragioni del Sì

Chi sostiene la riforma ritiene che l’intervento serva a riequilibrare il sistema e a completare un percorso iniziato oltre trent’anni fa.
- Più distanza tra giudici e pubblici ministeri. Secondo i promotori, la separazione delle carriere renderebbe il giudice realmente equidistante tra accusa e difesa. Oggi giudici e pubblici ministeri condividono concorso di accesso, formazione e organo di autogoverno. Questa comunanza alimenterebbe la percezione di un’appartenenza allo stesso corpo professionale. Separando le carriere fin dall’inizio, si introdurrebbe una distinzione netta tra chi giudica e chi sostiene l’accusa. L’obiettivo dichiarato è evitare uno squilibrio percepito a svantaggio della difesa. I sostenitori della riforma ritengono inoltre che una maggiore organizzazione gerarchica all’interno delle procure possa rendere più efficiente l’azione penale e garantire un coordinamento più chiaro nelle indagini.
- Completamento del processo accusatorio. La riforma viene presentata come il completamento del modello accusatorio introdotto nel 1989. In quel sistema il giudice deve essere terzo rispetto alle parti. I sostenitori del Sì ritengono che, finché pubblico ministero e giudice condividono lo stesso percorso e le stesse garanzie ordinamentali, l’impianto accusatorio resti incompleto. La separazione strutturale delle magistrature verrebbe quindi considerata il passaggio finale per rendere coerente il modello processuale.
- Stop al potere delle correnti. Un altro punto centrale riguarda il funzionamento del CSM. L’introduzione del sorteggio per i membri togati punta a ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura. Secondo questa posizione, il sistema elettivo favorirebbe accordi e dinamiche di gruppo legate alle associazioni interne. Con il sorteggio, i candidati non dovrebbero cercare consenso né costruire alleanze, con l’effetto di ridurre le logiche di scambio e di potere.
- Giustizia disciplinare più credibile. La creazione di un’Alta Corte disciplinare autonoma viene indicata come uno strumento per rafforzare l’imparzialità del sistema sanzionatorio. Oggi i magistrati vengono giudicati disciplinarmente da una sezione interna al CSM. Con la nuova struttura, il giudizio disciplinare verrebbe affidato a un organo distinto dai Consigli Superiori della Magistratura. I promotori ritengono che questo aumenterebbe la credibilità delle sanzioni e la responsabilità individuale dei magistrati.
- Specializzazione dei magistrati. La scelta obbligatoria della funzione all’inizio della carriera viene letta anche come un fattore di specializzazione. Formare magistrati fin dall’ingresso in magistratura esclusivamente come giudicanti o come requirenti dovrebbe, secondo questa visione, migliorare la qualità del servizio. La riforma viene inoltre presentata come un allineamento a modelli presenti in altre democrazie occidentali, tra cui la Spagna.
Le ragioni del No

Chi si oppone alla riforma sostiene che le modifiche previste possano alterare l’equilibrio costituzionale e non incidere sui problemi concreti della giustizia.
- Rischio per l’indipendenza della magistratura. Secondo i contrari, la separazione delle carriere inciderebbe sul sistema di pesi e contrappesi previsto dalla Costituzione. In particolare, il pubblico ministero rischierebbe di assumere un ruolo più simile a quello di un avvocato dell’accusa, con una cultura orientata alla vittoria nel processo. Alcuni osservano che, nel lungo periodo, potrebbe formarsi un corpo di pubblici ministeri maggiormente esposto a possibili influenze esterne, con il rischio di una futura dipendenza dal potere esecutivo. I critici aggiungono che il rafforzamento della struttura gerarchica nelle procure potrebbe ridurre l’autonomia del singolo pubblico ministero rispetto all’assetto attuale.
- Mancato impatto concreto. Un altro punto riguarda l’effettiva incidenza della riforma. Con la riforma Cartabia del 2022, il passaggio tra funzioni è già limitato a una sola volta entro nove anni dall’ingresso in magistratura. Attualmente meno dell’1% dei magistrati cambia funzione. Secondo questa posizione, la separazione formale delle carriere avrebbe quindi un valore simbolico più che operativo. Inoltre, non inciderebbe sulla durata dei processi, che dipende da carenze di organico, risorse e organizzazione.
- Il sorteggio e il tema del merito. I critici contestano anche il meccanismo del sorteggio per i membri togati del CSM. Con l’estrazione casuale verrebbe meno una selezione basata su esperienza e competenze specifiche. Viene inoltre evidenziata un’asimmetria: i membri laici sarebbero sorteggiati da una lista predisposta dal Parlamento, mentre i togati verrebbero estratti direttamente. Questo potrebbe determinare un Consiglio in cui i membri indicati dall’area parlamentare risultano più coesi rispetto a magistrati selezionati casualmente.
- Eliminazione del ricorso in Cassazione. Un ulteriore punto riguarda l’Alta Corte disciplinare. Secondo i contrari, l’istituzione di questo organo eliminerebbe la possibilità per un magistrato sanzionato di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento disciplinare. Il nuovo sistema prevederebbe un riesame interno all’Alta Corte stessa, eliminando il ricorso in Cassazione contro le decisioni disciplinari.
- Aumento dei costi. La creazione di due CSM distinti comporterebbe la gestione di due apparati separati, con possibili conflitti nella distribuzione di risorse comuni come sistemi informatici, edilizia giudiziaria e personale. L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare aggiungerebbe un ulteriore livello organizzativo, con costi permanenti legati a sedi, personale e indennità. Viene osservato che altre magistrature, come quella amministrativa, contabile e militare, continuano a operare con strutture interne senza la creazione di nuovi organi autonomi.